- Confisca 1. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi. 2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, puo', con dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto ai reati o alle categorie di reati specificati nella predetta dichiarazione.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art2 · fonte su Normattiva