Art. 1 (Convenzione)
[1]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' quello di raggiungere una maggiore unita' fra i suoi membri; Convinti della necessita' di perseguire una politica criminale comune tendente alla protezione della societa'; Considerando che la lotta contro la grande criminalita', che costituisce sempre piu' un problema di carattere internazionale, richiede l'impiego di metodi moderni ed efficaci su scala internazionale; Ritenuto che uno di tali metodi consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati; Considerando che per il raggiungimento di tale fine deve essere anche creato un efficiente sistema di cooperazione internazionale; Hanno concordato quanto segue:
[2]Articolo 1 - Definizioni
[3]Ai fini della presente Convenzione: a. "provento" significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso puo' consistere in qualsiasi bene, come definito nel sottoparagrafo b) del presente articolo; b. "beni" comprende beni in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonche' documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprieta' o altri diritti sui predetti beni; c. "strumenti" significa qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o piu' reati; d. "confisca" significa una sanzione o misura, ordinata da una autorita' giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o piu' reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene; e. "reato presupposto" significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano dei proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all'articolo 6 di questa Convenzione.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
