- Riconoscimento delle decisioni straniere 1. Nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiesta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi. 2. Il riconoscimento puo' essere rifiutato se: a. il terzo non ha avuto sufficiente possibilita' di far valere i propri diritti; o b. la decisione e' incompatibile con altra decisione gia' presa nella Parte richiesta sullo stesso oggetto; o c. essa e' contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta; o d. la decisione e' stata presa in violazione delle disposizioni della legge della Parte richiesta in materia di giurisdizione esclusiva.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art22 · fonte su Normattiva