Art. 18 (Convenzione)
- Motivi di rifiuto 1. La cooperazione ai sensi del presente capitolo puo' essere rifiutata se: a. gli atti richiesti sarebbero contrari ai principi fondamentali del sistema giuridico della Parte richiesta; o b. e' probabile che l'esecuzione della richiesta sarebbe di pregiudizio per la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi essenziali della Parte richiesta; o c. a giudizio della Parte richiesta, l'importanza del caso al quale la richiesta si riferisce non giustifica il compimento degli atti richiesti; o d. il reato al quale si riferisce la richiesta e' un reato di natura politica o fiscale; o e. la Parte richiesta ritiene che il compimento degli atti richiesti sarebbe contrario al principio del ne bis in idem; o f. il reato al quale la richiesta si riferisce non costituisce reato secondo la legge della Parte richiesta se esso fosse stato commesso nell'ambito della sua giurisdizione. Tuttavia, tale motivo di rifiuto e' applicabile alla cooperazione prevista dalla Sezione 2 soltanto nei limiti in cui la assistenza richiesta comporti misure coercitive. 2. La cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente capitolo puo' inoltre essere rifiutata se, qualora si trattasse di un caso nazionale simile, la legge interna della Parte richiesta non consentirebbe l'adozione delle misure richieste a fini di indagini o di procedimenti. 3. Quando la legge della Parte richiesta lo prevede, la cooperazione ai sensi della Sezione 2, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti misure coercitive, e ai sensi della Sezione 3 del presente capitolo puo' essere rifiutata, inoltre, se le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, non sarebbero consentite dalla legge della Parte richiedente, oppure, per quanto riguarda le competenti autorita' della Parte richiedente, se la richiesta non e' autorizzata ne' da un giudice, ne' da altra autorita' giudiziaria, compreso il pubblico ministero, che agisca in relazione ad un reato. 4. La cooperazione ai sensi della sezione 4 del presente capitolo puo' inoltre essere rifiutata se: a. la legge della Parte richiesta non prevede la confisca per il tipo di reato al quale la richiesta stessa si riferisce; o b. senza pregiudizio per l'obbligo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 3, essa sarebbe contraria ai principi dell'ordinamento interno della Parte richiesta relativi ai limiti della confisca determinati con riguardo al rapporto fra il reato e i. il vantaggio economico che potrebbe essere considerato come suo provento; oppure ii. i beni che potrebbero essere considerati come strumenti; o c. secondo la legge della Parte richiesta, la confisca non puo' piu' essere ordinata o eseguita per scadenza di termini; o d. la richiesta non si riferisce a una precedente sentenza di condanna o a una decisione di natura giudiziaria, o a una dichiarazione, contenuta in una tale decisione, che sono stati commessi uno o piu' reati, sulla base delle quali la confisca e' stata ordinata o e' richiesta; o e. la confisca non e' eseguibile nella Parte richiesta, o e' ancora soggetta a mezzi ordinari di impugnazione; o f. la richiesta si riferisce ad un ordine di confisca avente origine da una decisione presa in assenza della persona contro la quale il provvedimento stesso e' stato emesso e, a giudizio della Parte richiesta, il procedimento condotto dalla Parte richiedente e che ha portato a tale decisione non ha rispettato i diritti minimi di difesa garantiti a favore di tutti coloro nei confronti dei quali una imputazione di reato e' formulata. 5. Ai fini del paragrafo 4 (f) del presente articolo, la decisione non si considera presa in assenza se: a. essa e' stata confermata o presa dopo l'opposizione da parte della persona interessata; o b. essa e' stata presa in sede di appello e l'appello e' stato interposto dalla persona interessata. 6. Nel valutare, ai fini del paragrafo 4 (f) del presente articolo, se i diritti minimi di difesa sono stati rispettati, la Parte richiesta tiene conto del fatto che la persona interessata abbia deliberatamente cercato di sottrarsi alla giustizia ovvero, che tale persona, avendo avuto la possibilita' di ricorrere contro la decisione presa in sua assenza, ha scelto di non farlo. Lo stesso vale quando la persona interessata, avendo ritualmente ricevuto la notifica della citazione a comparire, abbia deciso di non comparire e di non chiedere un rinvio. 7. Una parte non puo' invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente capitolo. Se la propria legge interna cosi' dispone, ciascuna Parte puo' richiedere che le richieste di cooperazione le quali comportino la rivelazione di segreti bancari venga autorizzata o da un giudice o da altra autorita' giudiziaria, compreso il pubblico ministero, che agisca in relazione ad un reato. 8. Senza pregiudizio per il motivo di rifiuto previsto dal paragrafo 1 (a) del presente articolo: a. il fatto che il soggetto nei confronti del quale si indaga o e' stato emesso un ordine di confisca dalle autorita' della Parte richiedente, sia una persona giuridica, non puo' essere invocato dalla Parte richiesta come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capitolo. b. Il fatto che una persona fisica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia successivamente deceduta, o il fatto che una persona giuridica contro la quale sia stato emesso ordine di confisca di proventi sia stata successivamente sciolta, non puo' essere invocato come impedimento a rendere assistenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 (a).
Testo vigente dal 28 agosto 1993
