- Autorita' centrale 1. Le Parti designano una autorita' centrale o, se necessario, piu' autorita' centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorita' competenti per l'esecuzione. 2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorita' designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art23 · fonte su Normattiva