- Comunicazione diretta 1. Le autorita' centrali comunicano direttamente tra di loro. 2. In caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente capitolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorita' giudiziarie, compresi i pubblici ministeri, della Parte richiedente alle autorita' giudiziarie della Parte richiesta. In tali casi copia dell'atto deve essere contemporaneamente trasmessa all'autorita' centrale della Parte richiesta attraverso l'autorita' centrale della Parte richiedente. 3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere trasmesse attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol). 4. Se la richiesta viene fatta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, e l'autorita' non e' competente a conoscerne, detta autorita' la trasmette alla competente autorita' nazionale dando di cio' notizia direttamente alla Parte richiedente. 5. Le richieste e le comunicazioni di cui alla Sezione 2 del presente capitolo, che non comportano misure coercitive, possono essere trasmesse dalle autorita' competenti della Parte richiedente direttamente alle autorita' competenti della Parte richiesta.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art24 · fonte su Normattiva