- Limitazione dell'uso 1. La Parte richiesta puo' subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non vengano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorita' della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta. 2. Ciascuna Parte puo', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza il proprio preventivo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorita' della Parte richiedente, per fini di indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art32 · fonte su Normattiva