[1]Riservatezza e limiti nell'impiego delle informazioni

[2]1. Gli Stati mantengono la riservatezza riguardo alla domanda di assistenza e agli atti relativi. 2. Lo Stato Richiedente non utilizza alcuna informazione, atto o documento ottenuti nell'esecuzione del presente Trattato per finalita' diverse da quelle specificate, a meno che non richieda il consenso dello Stato Richiesto, il quale puo' concedere o rifiutare, in tutto o in parte, quanto richiesto.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art6 · fonte su Normattiva