[1]Riservatezza e limiti nell'impiego delle informazioni
[2]1. Gli Stati mantengono la riservatezza riguardo alla domanda di assistenza e agli atti relativi. 2. Lo Stato Richiedente non utilizza alcuna informazione, atto o documento ottenuti nell'esecuzione del presente Trattato per finalita' diverse da quelle specificate, a meno che non richieda il consenso dello Stato Richiesto, il quale puo' concedere o rifiutare, in tutto o in parte, quanto richiesto.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
