[1]ARTICOLO VII LIMITAZIONI

[2](1) Dopo essersi consultata con la Parte richiedente, la Parte richiesta puo' richiedere che, nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiedente, informazioni o prove fornite siano considerate riservale o vengano rese note o usate soltanto nell'osservanza di termini e condizioni eventualmente specificati dalla stessa Parte richiesta. (2) La Parte richiedente non puo' rendere note o usare informazioni o prove fornite, per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta, senza il preventivo consenso dell'Autorita' Centrale della Parte richiesta.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-artvii · fonte su Normattiva