(1) Una persona fisica che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio o altro analogo istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato contraente e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca per un periodo che non superi due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima volta in detto Stato per tali scopi. (2) Il presente articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329~art20 · fonte su Normattiva