ARTICOLO IX Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere risolte mediante consultazioni amichevoli per vie diplomatiche, compreso il ricorso a Commissioni bilaterali specifiche gia' istituite tra le Parti medesime. 2. Nel caso che tali controversie non possano essere composte entro sei mesi, a partire dalle data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato richiesta scritta all'altra Parte, esse saranno sottoposte, su iniziativa di una delle due Parti, ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale arbitrale saracostituito nel seguente modo: entro due mesi dalle data di ricezione della richiesta di lodo arbitrale, ciascuna delle Parti nominera un membro del Tribunale. Questi due membri dovranno successivamente scegliere un cittadino di un Paese terzo che assumera' le funzioni di Presidente. Il Presidente dovraessere nominato entro due mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se i termini indicati al precedente punto 3 non fossero stati osservati, in mancanza di altro accordo, ciascuna Parte potra' invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui possibile accettare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verra' invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segua immediatamente in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle due Parti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro a quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrate. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti, in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' il proprio regolamento.

Testo vigente dal 26 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;329~accordo-artix · fonte su Normattiva