ARTICOLO V Nazionaiizzazione ed Esproprio 1. a) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, nel territorio dell'altra, direttamente od indirettamente, a tempo determinato o indeterminato, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti salvo che non ricorrano le seguenti condizioni: i. che detti provvedimenti siano stati adottati per motivi di pubblica utilita', ovvero, in caso di nazionalizzazione, per fini di interesse nazionale; ii. che essi siano stati adottati in conformita' alle procedure di legge previste; iii. che essi non siano discriminatori ne contrari rispetto ad un diverso impegno assunto; iv. che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.
- b)Il giusto risarcimento sara equivalente all'effettivo valore di mercato deil'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora il valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonche' delle componenti a dei risultati delle correlate attivita imprenditoriali. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR ed a partire dalle data di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato ovvero in valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sara' autorizzato il rimpatrio. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima. 3. Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra siano stati colpiti dai provvedimenti di cui al presente articolo, avranno diritto ad un riesame di tali provvedimenti da parte delle competenti Autorita' giudiziarie od arnministrative della Parte Contraente che li avesse adottati e, questo, allo scopo di accertarne la validita' nonche' la corrispondenza con ogni relativa norma o procedura di legge.
Testo vigente dal 26 novembre 2003
