[1]o esproprio

[2]1. Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente espropriati, nazionalizzati o sottoposti ad ogni altra misura avente effetti analoghi all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici e contro pieno ed effettivo risarcimento. Quest'ultimo corrispondera' al valore di mercato dell'investimento espropriato, immediatamente antecedente alla data in cui siano stati annunciati o resi pubblici l'effettivo o minacciato esproprio, nazionalizzazione o misura analoga. Il risarcimento sara' corrisposto senza indebito ritardo e includera' gli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR fino alla data del pagamento. Esso dovra' essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile. Le disposizioni relative alla determinazione e al pagamento di tale risarcimento saranno predisposte in modo appropriato alla data dell'esproprio, nazionalizzazione o analoga misura o precedentemente ad essa. 3. Il risarcimento sara' considerato effettivo se verra' corrisposto nella stessa valuta con cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia o resti convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 4. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi. 5. Il cittadino o la societa' di una delle Parti Contraenti, che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato, avra' diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, per stabilire se il relativo risarcimento di tale esproprio sia confonne alle leggi e ai regolamenti della Parte che procede all'esproprio. 6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non sia stato utilizzato interamente o parzialmente per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato di allora.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;70~accordo-art5 · fonte su Normattiva