I competenti Istituti austriaci debbono applicare gli articoli 16 e 17 secondo le regole seguenti: 1. Per determinare l'Istituto competente debbono essere considerati esclusivamente i periodi assicurativi austriaci. 2. Le disposizioni degli articoli 16 e 17 non sono valide per il premio di fedelta' (Bergmarnsteuergeld) previsto dall'assicurazione pensione austriaca per gli addetti alle miniere. 3. Nell'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, vale quanto segue:

  • a)i periodi di assicurazione italiana sono presi in considerazione senza tener conto della legislazione austriaca sulla imputabilita';
  • b)sono da considerare periodi neutri quei periodi durante i quali, secondo la legislazione italiana, l'interessato ha diritto a percepire una pensione di vecchiaia o di invalidita';
  • c)la base di calcolo e' determinata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi compiuti nell'assicurazione per la pensione austriaca;
  • d)i contributi dell'assicurazione supplementare, il supplemento alle prestazioni per gli addetti alle miniere, il supplemento per assistenza continuativa (Hilflosenzuschuss) e l'assegno integrativo non debbono essere presi in considerazione. 4. Nell'applicare l'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c) i periodi assicurativi che si sovrappongono debbono essere considerati nella loro durata effettiva. 5. Per l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), vale quanto segue: Se la durata complessiva dei periodi assicurativi da prendere in considerazione in virtu' delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti supera la durata massima prevista dalla legislazione austriaca per la fissazione dell'importo di maggiorazione, la prestazione parziale dovuta deve essere calcolata in base al rapporto esistente tra la durata dei periodi assicurativi da prendere in considerazione in virtu' della legislazione austriaca ed il predetto limite massimo di mesi assicurativi. 6. Per il calcolo del supplemento per assistenza continuativa (Hilflosenzuschuss) vale l'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c); l'articolo 21 e' applicabile per analogia. 7. L'importo calcolato secondo l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e' aumentato eventualmente degli importi di maggiorazione per i contributi versati all'assicurazione supplementare, del supplemento alle prestazioni per gli addetti alle miniere, del supplemento per assistenza continuativa e dell'assegno integrativo. 8. Se, in base alla legislazione austriaca, la concessione delle prestazioni dell'assicurazione pensioni dei minatori e' subordinata alla condizione che un'attivita' mineraria sia stata effettivamente prestata in imprese indicate da detta legislazione, sono presi in considerazione ai fini della totalizzazione solo i periodi assicurativi italiani relativi ad una attivita' similare prestata in un'impresa italiana. 9. I versamenti speciali da parte dell'assicurazione pensione austriaca sono dovuti al pro-rata della prestazione parziale austriaca; l'articolo 21 e' applicabile analogicamente.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art18 · fonte su Normattiva