1. Se ai sensi della legislazione austriaca sussiste il diritto a pensione senza applicare l'articolo 16, l'Istituto competente austriaco e' tenuto a concedere la pensione spettante in base ai periodi di assicurazione da considerare ai sensi della legislazione austriaca finche' non sussista un diritto a prestazione ai sensi della legislazione italiana. 2. Le pensioni di cui al precedente paragrafo debbono essere ricostituite ai sensi dell'articolo 17 quando si determina un diritto a prestazioni ai sensi della legislazione italiana. La ricostituzione decorre dal giorno di decorrenza della prestazione italiana. La forza giuridica di precedenti decisioni non si oppone alla ricostituzione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art20 · fonte su Normattiva