1. Le pensioni, le rendite e le altre prestazioni in denaro spettanti ai cittadini di uno Stato contraente, nonche' ai familiari ed ai superstiti, in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, laddove la presente Convenzione non disponga altrimenti, debbono essere corrisposte anche nel caso in cui l'avente diritto risieda nel territorio dell'altro Stato contraente. 2. Il paragrafo 1 si applica, altresi', alle persone di cui alla Convenzione del 23 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e al relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, nonche' alle persone di cui alla Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi. 3. Le prestazioni di cui al paragrafo 1 vengono corrisposte dall'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente, che risiedono nel territorio di uno Stato terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura, come se si trattasse di cittadini del primo Stato contraente che risiedono nel territorio di detto Stato terzo. 4. Il paragrafo 1 non concerne la legislazione sulle misure per il mantenimento, il miglioramento ed il ristabilimento della abilita' al lavoro.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art5 · fonte su Normattiva