Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati ai cittadini di detto Stato:
- a)i cittadini dell'altro Stato contraente;
- b)i profughi ai sensi della Convenzione del 23 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente;
- c)gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
