Art. 11 (Accordo) — Indennità di disoccupazione
Ai fini del conseguimento del diritto all'indennita' di disoccupazione da parte di un cittadino australiano, o italiano, in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, i periodi di lavoro svolto in Australia, ad esclusione dei periodi di lavoro autonomo, saranno totalizzati con i periodi di contribuzione accreditata in Italia, a condizione che questi ultimi periodi siano complessivamente non inferiori ad un anno.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
