1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario nazionale, statale o parastatale, scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti. 2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria e tenuto conto del calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 110. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP man mano che questi pagamenti giungono alla scadenza. 3. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi. 4. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi nonche' della validita' della quietanza liberatoria. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
