1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario nazionale, statale o parastatale, scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti. 2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria e tenuto conto del calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 110. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP man mano che questi pagamenti giungono alla scadenza. 3. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi. 4. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi nonche' della validita' della quietanza liberatoria. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art124 · fonte su Normattiva