1. Le controversie tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione dovranno essere risolte, per quanto possibile, dalle competenti Autorita' degli Stati contraenti. 2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione in questo modo, su richiesta di uno Stato contraente, la controversia dovra' essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale, che sara' composto come segue:

  • a)ognuna delle Parti sceglie un arbitro entro un mese a partire dal giorno cui perviene la richiesta di ricorso alla procedura arbitrale. I due arbitri cosi' nominati scelgono un cittadino di uno Stato terzo come terzo arbitro, entro due mesi a partire dal giorno in cui la Parte che ha scelto per ultima il suo arbitro lo ha notificato;
  • b)se uno Stato contraente non ha scelto l'arbitro entro il termine fissato l'altro Stato contraente puo' pregare il Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo di sceglierlo. Allo stesso modo si deve procedere, su richiesta di uno Stato contraente, se i due arbitri non riescono ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro. 3. Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolate per entrambi gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente sostiene le spese per l'arbitro da lui nominato. Le spese rimanenti vengono divise tra gli Stati contraenti in parti uguali. Il Tribunale arbitrale regola da se' la sua procedura.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art39 · fonte su Normattiva