trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle.norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. La Commissione Mista indicata nell' art 26 potra' proporre alle Autorita' competenti in materia fiscale delle Parti Contraenti, secondo il principio della reciprocita', di far beneficiare i trasporti effettuati ai sensi del presente Accordo di misure di facilitazione fiscale che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art18 · fonte su Normattiva