per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri eventi di natura analoga, la Parte Contraente in cui sono stati effettuati gli investimenti fornira' un risarcimento adeguato in relazione a dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze di governo o loro soggetti. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riservato agli investitori dei Paesi terzi.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;331~accordo-art4 · fonte su Normattiva