[1]Ciascuno Stato accorda accesso all'Agenzia a:

[2]a. i) qualsiasi luogo all'interno di un sito;

  • ii)qualsiasi localita' individuata a norma dell'articolo 2, paragrafo a., punti da v) a viii);
  • iii)qualsiasi impianto disattivato o localita' disattivata esterna agli impianti in cui sono state abitualmente usate materie nucleari;

[3]b. qualsiasi localita' individuata dallo Stato interessato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo a., punto i), dell'articolo 2, paragrafo a., punto iv), dell'articolo 2, paragrafo a., punto ix), lettera b) o dell'articolo 2, paragrafo b., diversa da quelle menzionate al precedente paragrafo a., punto i), con l'intesa che se lo Stato interessato non sara' in grado di concedere tale accesso, detto Stato fara' tutto il possibile per soddisfare tempestivamente le richieste dell'Agenzia attraverso altri mezzi; c. qualsiasi localita' specificamente indicata dall'Agenzia, diversa da quelle menzionate ai precedenti paragrafi a. e b., al fine di eseguire un prelievo di campioni ambientali specifici della localita', con l'intesa che se lo Stato interessato non sara' in grado di concedere tale accesso, detto Stato fara' tutto il possibile per soddisfare tempestivamente le richieste dell'Agenzia in localita' adiacenti o attraverso altri mezzi.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~protocollo-art5 · fonte su Normattiva