[1]ACCESSI SUPPLEMENTARI
[2]Articolo 4
[3]Per l'esecuzione degli accessi supplementari previsti all'articolo 5 del presente Protocollo si applicano le seguenti disposizioni:
[4]a. l'Agenzia si astiene dal chiedere automaticamente e sistematicamente di verificare le informazioni di cui all'articolo 2; in ogni caso, l'Agenzia ha diritto di accesso in:
- i)qualsiasi localita' menzionata all'articolo 5, paragrafo a., punto i) o ii) in base a una selezione, al fine di accertare l'assenza di attivita' e materie nucleari non dichiarati:
- ii)qualsiasi localita' menzionata all'articolo 5, paragrafo b. o c. per risolvere una questione riguardante la correttezza o la completezza delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2 oppure per chiarire un'incongruenza nell'ambito di tali informazioni;
- iii)qualsiasi localita' menzionata all'articolo 5, paragrafo a., punto iii) nella misura necessaria perche' l'Agenzia possa confermare ai fini delle salvaguardie la dichiarazione della Comunita' o, se del caso, di uno Stato, circa la situazione di avvenuta disattivazione di un impianto o di una localita' esterna agli impianti in cui siano state abitualmente usate materie nucleari.
[5]b.i) Fatte salve le disposizioni del seguente punto ii), l'Agenzia deve dare allo Stato interessato o, in caso di accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a. o c., nel caso si tratti di materie nucleari, allo Stato interessato e alla Comunita', un preavviso di accesso con almeno 24 ore di anticipo:
- ii)per l'accesso a qualsiasi luogo all'interno di un sito richiesto a fini di verifica di informazioni concernenti la progettazione o di ispezioni specifiche o periodiche del sito stesso, il periodo di preavviso, se l'Agenzia lo richiede, deve essere di almeno due ore, ma in circostanze eccezionali, puo' essere inferiore alle due ore.
[6]c. Il preavviso deve essere notificato per iscritto e deve indicare i motivi dell'accesso e le attivita' che saranno eseguite durante l'accesso. d. Nel caso in cui sorga una questione o sia rilevata un'incongruenza, l'Agenzia da' allo Stato interessato e, ove opportuno, alla Comunita' la possibilita' di fornire chiarimenti e di agevolare la soluzione della questione o dell'incongruenza. Tale possibilita' deve essere data prima che sia richiesto un accesso, salvo che l'Agenzia ritenga che il ritardo dell'accesso pregiudicherebbe il fine per cui l'accesso e' richiesto. In ogni caso, l'Agenzia non puo' trarre alcuna conclusione in merito alla questione o all'incongruenza fino a che non sia stata data allo Stato interessato e, se necessario, alla Comunita' la suddetta possibilita'. e. L'accesso puo' avvenire esclusivamente durante il normale orario di lavoro, salvo che lo Stato interessato non acconsenta diversamente. f. Lo Stato interessato o, in caso di accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a. o c. che riguardi materie nucleari, lo Stato interessato e la Comunita' hanno diritto di far accompagnare da loro rappresentanti e, se necessario, da ispettori della Comunita', gli ispettori dell'Agenzia durante l'accesso purche' cio' non comporti ritardi altri impedimenti all'esercizio delle funzioni degli ispettori dell'Agenzia.
Testo vigente dal 27 novembre 2003
