Articolo V Ispezioni nelle quali l'Italia e' designata dall'OPAC quale Stato Parte Ispezionato A. ATTIVITA' PRE-ISPETTIVE 1. Nel caso in cui gli Stati Uniti ritenessero che impianti da loro utilizzati siano compresi nell'area ispezionabile, gli Stati Uniti potrebbero, a loro discrezione, inviare rappresentanti con il compito di osservare e partecipare alle attivita' preispettive, tra cui il controllo delle attrezzature e le trattative sul perimetro, nonche' di fornire assistenza nella preparazione di tali impianti all'ispezione. 2. L'Italia agevolera' l'entrata nel proprio territorio di tali rappresentanti e delle loro attrezzature e materiali (compreso il laboratorio mobile se richiesto), in modo tale da permettere, se possibile, l'arrivo dei rappresentanti degli Stati Uniti al Punto d'Entrata e al sito oggetto d'ispezione prima che l'Italia inizi il controllo delle attrezzature ispettive e le trattative sul perimetro con la Squadra Ispettiva. 3. I rappresentanti degli Stati Uniti avranno il diritto di osservare e partecipare al controllo delle attrezzature, d'accordo con i tempi fissati dalla Convenzione. L'Italia.effettuera' il controllo delle attrezzature ispettive in possesso della Squadra Ispettiva al fine di verificare che siano approvate dall'OPAC e che corrispondano alla descrizione delle attrezzature autenticate in documenti allegati o dispositivi forniti dal Segretariato' Tecnico in conformita' con i Paragrafi 27-29 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche e che possano essere utilizzate in condizioni di sicurezza nell'area ispezionabile, ai sensi dei Paragrafi 40 e 43 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche. Salvo che non sia stato altrimenti deciso da entrambe le Parti, l'Italia rifiutera' le attrezzature che non siano identificate da tali documenti o dispositivi, o le attrezzature che non siano incluse nella lista delle attrezzature approvate. B. TRATTATIVE SUL PERIMETRO 1. Nel caso in cui, prima di iniziare le trattative sul perimetro con la Squadra Ispettiva, non sia possibile stabilire se un impianto utilizzato dagli Stati Uniti sia compreso nell'area ispezionabile, gli Stati Uniti possono, a loro discrezione, osservare e prendere parte alle trattative con la Squadra Ispettiva fintanto che non sia possibile stabilire se un impianto utilizzato dagli Stati Uniti rientri nell'area ispezionabile. 2. Qualora uno o piu' impianti utilizzati dagli Stati Uniti si trovino all'interno dell'area ispezionabile, gli Stati Uniti possono, a loro discrezione, prendere parte a tutte le trattative con la Squadra Ispettiva per stabilire i perimetri alternativo e finale. C. CONDUZIONE DELL'ISPEZIONE 1. L'Italia, dopo aver effettuato il controllo delle attrezzature al Punto di Entrata, provvedera' a trasferire la Squadra Ispettiva in un luogo concordato da entrambe le Parti in prossimita' dell'impianto oggetto di ispezione. Da quel momento in poi l'Italia terra' in considerazione lo specifico interesse degli Stati Uniti nelle trattative riguardanti il perimetro e l'accesso all'impianto. Ultimate le trattative sul perimetro, nel caso in cui il perimetro finale risulti piu' ampio dei confini dell'impianto e comprenda impianti utilizzati dagli Stati Uniti, la Squadra Ispettiva avra' la possibilita' di accedere, a discrezione dell'Italia, alle aree esterne ai confini dell'impianto, ma interne al perimetro finale. Per l'intera durata di tale ispezione, gli Stati Uniti si adopereranno il piu' possibile per assicurare che l'Italia, in qualita' di Stato Parte ispezionato, possa dimostrare la sua osservanza della Convenzione. 2. Nel caso in cui uno o piu' impianti utilizzati dagli Stati Uniti siano compresi interamente o parzialmente nell'area ispezionabile, l'Italia dovra' attuare le disposizioni della Sezione C, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche in modo tale da garantire agli Stati Uniti, come stabilito dalla Convenzione, i seguenti diritti per gli impianti da loro utilizzati: a. l'Italia accordera' agli Stati Uniti un massimo di 108 ore a partire dall'arrivo della Squadra Ispettiva al Punto di Entrata prima di autorizzare l'accesso agli impianti utilizzati dagli Stati Uniti; b. l'Italia accordera' agli Stati Uniti il diritto, in conformita' con i Paragrafi da 46 a 52 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di negoziare in maniera congiunta l'accesso e di adottare ogni misura atta a proteggere la loro sicurezza nazionale. L'accesso ad ogni nave o aeromobile di bandiera sara' controllato dalla Parte proprietaria di tali beni; c. l'Italia accordera' agli Stati Uniti il diritto, in conformita' con il Paragrafo 46 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di suggerire variazioni al piano ispettivo e proposte da sottoporre alla considerazione della Squadra Ispettiva; d. ai confini degli impianti utilizzati dagli Stati Uniti o nel corso delle attivita' ispettive condotte all'interno degli impianti utilizzati dagli Stati Uniti, questi ultimi avranno il diritto di soprintendere alle attivita' fotografiche o di videoregistrazione, in conformita' con quanto stabilito al Paragrafo 48 della Parte II e ai Paragrafi 24,26 e 47 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche. 3. Nel caso in cui uno o piu' impianti utilizzati dagli Stati Uniti non siano compresi, interamente o parzialmente, all'interno del perimetro finale ma siano racchiusi nella fascia di 50 metri misurata a partire dal perimetro finale, l'Italia garantira' agli Stati Uniti il diritto di osservare la conduzione dell'ispezione. L'Italia terra' in conto ogni raccomandazione da parte degli Stati Uniti volta a ridurre o eliminare le potenziali conseguenze delle attivita' ispettive su impianti utilizzati dagli Stati Uniti. L'accesso ad impianti utilizzati dagli Stati Uniti ubicati nella fascia di 50 metri sara' accordato alla Squadra Ispettiva soltanto previo accordo tra le Parti. In tali casi, gli Stati Uniti si adopereranno quanto piu' possibile al fine di garantire che l'Italia, in qualita' di Stato Parte ispezionato, possa dimostrare la propria osservanza della Convenzione. D. ATTIVITA' POST-ISPETTIVE A seguito di consultazioni ed intese, gli Stati Uniti inoltreranno al Governo italiano le loro richieste di rimborso da parte dell'OPAC, affinche' siano incluse nella richiesta di rimborso trasmessa all'OPAC dall'Italia.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;216~accordo-artv · fonte su Normattiva