Le disposizioni del presente Protocollo non precludono la facolta' di ciascuno Stato di offrire accesso all'Agenzia in altre localita', oltre a quelle menzionate agli articoli 5 e 9, o di chiedere all'Agenzia di condurre attivita' di verifica in una particolare localita'. L'Agenzia deve fare tempestivamente tutto il possibile per provvedere a tale richiesta.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~protocollo-art8 · fonte su Normattiva