Ciascuno Stato accorda all'Agenzia accesso a tutte le localita' specificamente indicate dall'Agenzia al fine di effettuare un prelievo di campioni ambientali a vasto raggio, con l'intesa che se uno Stato non e' in grado di concedere tale accesso, detto Stato fara' tutto il possibile per soddisfare tempestivamente in altre localita' le richieste dell'Agenzia. L'Agenzia si astiene dal chiedere tale accesso fino a quando il ricorso al campionamento ambientale a vasto raggio e le relative procedure applicative non saranno stati approvati dal Consiglio, previe consultazioni tra l'Agenzia e lo Stato interessato.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~protocollo-art9 · fonte su Normattiva