DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sara' risolta amichevolmente - per quanto possibile - attraverso i canali diplomatici. 2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia notificato per iscritto l'altra Parte Contraente, la controversia stessa - su iniziativa di una di esse - sara' portata dinanzi ad un Tribunale di Arbitrato ad hoc, cosi' come disposto nel presente Articolo. 3. Il Tribunale di Arbitrato sara' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi un cittadino di uno Stato Terzo in qualita' di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Qualora le nomine non siano state concordate entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente Articolo, ognuna delle Parti Contraenti - in mancanza di altri accordi - potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o sia comunque impedito dall'espletare l'incarico, la richiesta sara' fatta al Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o sia egualmente impedito dall'espletare detta funzione per qualsiasi motivo, il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia - che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti - sara' invitato a fare le nomine. 5. Il Tribunale di Arbitrato decidera' a maggioranza, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti pagheranno le spese per il proprio arbitro, nonche' le proprie spese di partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise ugualmente tra le Parti Contraenti. La Corte di Arbitrato stabilita' le proprie modalita' di procedura.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;333~accordo-art10 · fonte su Normattiva