DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1. Qualsiasi controversia che sorga tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, relativa a risarcimenti per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o analoghe misure, incluse le controversie relative all'importo dei relativi pagamenti, sara' risolta - per quanto possibile - in via amichevole. 2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia - a sua discrezione -:
- a)al Tribunale della Parte Contraente, e sue successive istanze, competente per territorio;
- b)ad un Tribunale di Arbitrato ad hoc, in conformita' al Regolamento di Arbitrato della "Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL);
- c)Al "Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative agli Investimenti", per l'applicazione delle procedure di arbitrato disposte dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Risoluzione delle Controversie relative agli Investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena le Parti Contraenti abbiano validamente aderito alla convenzione medesima. 3. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare - attraverso i canali diplomatici - ogni questione relativa ad una procedura di arbitrato o a procedimenti giuridici gia' avviati fino a quando le relative procedure non siano state portate a termine, ed una delle Parti Contraenti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del Tribunale di Arbitrato o alla sentenza del Tribunale Ordinario entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza medesimi, o entro ogni altro termine che possa essere stabilito in base al diritto internazionale o interno applicabile nella fattispecie.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
