DI DISPOSIZIONI VARIE 1. Qualora una qualsiasi questione venga regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale al quale abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, o qualora essa venga regolata dal diritto internazionale generale, si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli - caso per caso - alle Parti Contraenti e ai loro investitori. 2. Qualora - in virtu' di leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici - una delle Parti Contraenti abbia adottato un trattamento piu' vantaggioso per gli investitori dell'altra Parte Contraente rispetto a quello disposto dal presente Accordo, agli stessi verra' accordato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;333~accordo-art12 · fonte su Normattiva