Art. 10 (Convenzione)
dell'esecuzione 1. In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di esecuzione e' vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione cosi' come stabilite dallo Stato di condanna. 2. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo esige, questo Stato puo' per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi. Essa non puo' essere piu' grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna, ne' eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
