Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983
Art. 11 (Convenzione)
della condanna 1. In caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All'atto della conversione, l'autorita' competente:
- a)e' vincolata alla constatazione dei fatti cosi' come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;
- b)non puo' convertire una sanzione privativa della liberta' in una sanzione pecuniaria;
- c)deve dedurre integralmente il periodo di privazione di liberta' espiato dalla persona condannata; e
- d)non deve aggravare la posizione penale della persona condannata e' non vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi. 2. Se la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione deve tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
