della condanna 1. In caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All'atto della conversione, l'autorita' competente:

  • a)e' vincolata alla constatazione dei fatti cosi' come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;
  • b)non puo' convertire una sanzione privativa della liberta' in una sanzione pecuniaria;
  • c)deve dedurre integralmente il periodo di privazione di liberta' espiato dalla persona condannata; e
  • d)non deve aggravare la posizione penale della persona condannata e' non vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi. 2. Se la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione deve tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~convenzione-art11 · fonte su Normattiva