[1]della condanna
[2]1. Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione devono proseguire l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura di sicurezza privativa della liberta' pronunciata nella sentenza dello Stato di condanna. 2. Se la natura o la durata della pena o della misura privativa della liberta' sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, quest'ultimo puo' adattare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna alla pena o misura prevista dalla propria legge per un reato della stessa natura. La condanna non puo' aggravare, per la sua natura o per la sua durata, la sanzione pronunciata nello Stato di Condanna ne' superare la pena massima prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. 3. La consegna del condannato alle autorita' dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della condanna nello Stato di condanna. Quando il condannato si sottrae all'esecuzione, una volta trasferito nello Stato di Esecuzione, lo Stato di condanna recuperera' il diritto di eseguire la pena residua. 4. Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena quando lo Stato di esecuzione la considera terminata.
Testo vigente dal 9 agosto 2016
