Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983
Art. 12 (Convenzione)
, amnistia, commutazione Ciascuna Parte puo' accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
