ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Essa e' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi decorrente dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro consenso ad essere parti della Convenzione, conformemente a quanto previsto al paragrafo 1. 3. Per ogni Stato firmatario che successivamente esprimera' il suo assenso ad essere parte della Convezione, essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo lo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~convenzione-art18 · fonte su Normattiva