e spese 1. Le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, debbono essere fornite nella lingua della Parte cui sono indirizzate o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa. 2. Salvo quanto previsto al seguente paragrafo 3, non e' necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o dei documenti allegati. 3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, richiedere che le domande di trasferimento e i documenti allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella fra queste lingue che indichera'. In tale occasione puo' dichiarare che e' disposto ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua oltre alla lingua ufficiale, o alle lingue ufficiali, del Consiglio d'Europa. 4. Salvo l'eccezione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), i documenti trasmessi in applicazione alla presente Convenzione non devono essere autenticati. 5. I costi derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~convenzione-art17 · fonte su Normattiva