Art. 24 (Convenzione)
1. Ogni Parte puo' in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 3. La presente Convenzione, tuttavia, continuera' ad applicarsi per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono sate trasferite in applicazione della Convenzione prima della data in cui la denuncia ha effetto.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
