da allegare 1. Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di condanna, fornire a quest'ultimo:

  • a)un documento o una dichiarazione da cui risulti che la persona condannata e' suo cittadino;
  • b)una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
  • c)una dichiarazioine contenente le informazioni previste all'art. 9, paragrafo 2. 2. In caso di richiesta di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire i seguenti documenti allo Stato di esecuzione, salvo che l'uno o l'altro dei due Stati abbia gia' comunicato che non dara' il suo consenso per il trasferimento:
  • a)una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni di legge su cui e' fondata;
  • b)una dichiarazione che indichi il periodo di pena gia' scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia cautelare, al condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
  • c)una dichiarazione da cui risulti il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d); e
  • d)quando sara' il caso, ogni rapporto medico o sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione. 3. Ciascuno Stato puo' chiedere di ricevere uno qualunque dei documenti o dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 prima di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~convenzione-art6 · fonte su Normattiva