1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, puo' consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima, quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo secondo l'ordinamento interno dello Stato di condanna comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. 2. Lo Stato di esecuzione dara' il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione: a. una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento; b. una copia della sentenza di condanna o del provvedimento amministrativo definitivo che comportano una misura in applicazione della quale la persona condannata dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. 4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sara' perseguita giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva ad eccezione dei seguenti casi: a. quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entita' della pena; b. quando, avendo avuto la possibilita' di farlo, la persona condannata non ha lasciato nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi e' ritornata dopo averlo lasciato. 5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato di esecuzione puo' adottare le misure necessarie conformemente alla propria legislazione ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia ai fini di una interruzione della prescrizione.
Testo vigente dal 6 agosto 2003
