Art. 5 (Convenzione)
e risposte 1. Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto. 2. Le domande devono essere indirizzate dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso gli stessi canali. 3. Ogni Parte puo', con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che utilizzera' altri canali di comunicazione. 4. Lo Stato richiesto deve, nel minor tempo possibile, informare lo Stato richiedente della sua decisione se accettare o no il trasferimento richiesto.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
