per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti politico-economici, la Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento offrira', per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di qualsiasi Paese terzo.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;334~accordo-art4 · fonte su Normattiva