ed Esproprio 1. a) Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento inerenti agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, salvo specifiche disposizioni di leggi, sentenze e decisioni emanate dai competenti tribunali nonche' altre disposizioni non discriminatorie di carattere generale destinate a disciplinare le attivita' economiche.

  • b)Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, a meno che non si verifichino le seguenti condizioni: - che i relativi provvedimenti rispondano ad esigenze di pubblica utilita', di sicurezza od interesse nazionale; - che essi siano stati adottati in conformita' alle procedure di legge previste; - che essi non siano discriminatori ne' contrari a diverso impegno assunto; - che essi siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.
  • c)Il risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora un valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' imprenditoriali. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al normale tasso di interesse commerciale. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte Contraente che ha adottato il provvedimento, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le modalita' di soluzione delle controversie di cui all'Articolo 8 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato ovvero in una valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sara' autorizzato il rimpatrio. 2. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;334~accordo-art5 · fonte su Normattiva