1. Il presente Accordo si sostituisce alle corrispondenti disposizioni di ogni Convenzione di sicurezza sociale, per quanto riguarda i rapporti tra le Parti Contraenti, a condizioni che tali disposizioni siano menzionate all'Allegato II, di comune accordo tra le Parti Contraenti in causa. 2. Le Parti Contraenti in causa notificheranno, di comune accordo, per quanto le riguarda, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, ogni emendamento da apportare all'Allegato II.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art3 · fonte su Normattiva