L'articolo 9 dell'Accordo e' modificato come segue:
- A)I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "1. Qualora un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, l'istituzione di detto Stato deve liquidare la prestazione solo sulla base dei periodi di assicurazione compiuti esclusivamente ai sensi della propria legislazione."; "2. Qualora l'avente diritto ad una prestazione in pro-rata da parte di uno Stato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo, soddisfi successivamente i requisiti per la concessione di una prestazione di importo pari o piu' elevato da parte dello stesso Stato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la prestazione in pro-rata cessa di essere corrisposta d'ufficio o a domanda, e si fa luogo al pagamento della prestazione calcolata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1".
- B)I paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 sono soppressi.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
