• 1)Gli investimenti che abbiano costituito oggetto di un impegno particolare da parte di uno degli Stati Contraenti nei confronti di cittadini e persone giuridiche dell'altro sono regolati, salvo le disposizioni del presente Accordo, dai termini di tale impegno nella misura in cui questo ultimo comporti disposizioni piu' favorevoli.
  • 2)Se una questione e' regolata sia da presente Accordo che da un altro Accordo internazionale al quale aderiscano i due Stati Contraenti, il presente Accordo non impedisce agli investitori di uno dei due Stati Contraenti, che abbiano effettuato investimenti sul territorio dell'altro, di beneficiare delle disposizioni piu' favorevoli, conformemente a quanto previsto da tale Accordo internazionale.
  • 3)Qualora una normativa di carattere generale adottata da uno Stato Contraente in tema di investimenti, in conformita' a sue leggi, suoi regolamenti od altre disposizioni, fosse piu' favorevole di quella prevista dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;335~accordo-art10 · fonte su Normattiva