di altre norme

  • 1)Qualora una questione sia regolamentata sia dal presente Accordo sia da un altro Accordo internazionale cui aderiscono entrambi gli Stati Contraenti, o dal diritto internazionale in generale, il presente Accordo non vieta ad uno dei due Stati Contraenti o ad una delle sue persone fisiche o giuridiche che abbia effettuato investimenti sul territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente di beneficiare di norme piu' favorevoli al suo caso.
  • 2)Qualora il trattamento previsto da uno Stato Contraente nei confronti degli investitori di un altro Stato Contraente, in conformita' con le sue leggi, i suoi regolamenti o altre disposizioni o contratti specifici, fosse piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sara' accordato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art12 · fonte su Normattiva