Stato Contraente ammette ed incoraggia, nel quadro della sua legislazione e delle disposizioni del presente Accordo, gli investimenti effettuati sul suo territorio da parte dei cittadini e delle persone giuridiche dell'altro Stato Contraente.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;335~accordo-art2 · fonte su Normattiva