ACCORDO Tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sulla Promozione e Protezione degli investimenti. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare qui di seguito denominati "gli Stati Contraenti" desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i due Stati e di creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche di uno Stato Contraente nel territorio dell'altro Stato Contraente. Convinti che l'incoraggiamento e la protezione di questi investimenti contribuiscono a stimolare un trasferimento di capitali e di tecnologie tra i due Stati Contraenti, a reciproco vantaggio del loro sviluppo economico; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Per l'applicazione del presente Accordo:

  • 1)Il termine "investimenti" indica ogni bene patrimoniale ed ogni apporto finanziario, in natura o servizi, investiti o reinvestiti in ogni settore di attivita' economica, qualunque esso sia. Sono considerati particolarmente, anche se in maniera non esclusiva, come investimenti ai fini del presente Accordo, gli apporti degli investitori che consistano negli elementi qui di seguito elencati:
  • a)beni mobili ed immobili nonche' altro diritto reale dell'investitore compresi, per quanto impiegabili a fini di investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
  • b)azioni, quote societarie ed altri titoli di partecipazione a societa' costituite sul territorio di uno degli Stati Contraenti;
  • c)le obbligazioni, i titoli di credito e diritti ad ogni prestazione avente valore economico connessi con un investimento, nonche' i titoli pubblici e del pari, i redditi da investimento che siano stati reinvestiti;
  • d)i diritti d'autore, i diritti di proprieta' industriale quali brevetti di invenzione, licenze, marchi registrati, modelli e disegni industriali; il know how; i procedimenti tecnici; le denominazioni depositate e la clientela;
  • e)ogni diritto conferito per legge o per contratto, nonche' ogni altra licenza derivante da contratto o da concessione in conformita' alla legge, compresi i diritti derivanti da un contratto o da una concessione amministrativa in materia di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali, con esclusione delle attivita' riservate allo Stato; I beni patrimoniali e gli altri apporti sopra indicati debbono essere stati investiti in conformita' delle leggi dello Stato Contraente sul territorio del quale essi investimenti siano effettuati, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Gli investimenti di una persona fisica o giuridica di uno Stato Contraente, effettuati sul territorio dell'altro Stato prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ed effettuati in conformita' delle leggi e dei regolamenti al tempo vigenti, possono beneficiare, a richiesta, delle disposizioni del presente Accordo dopo un loro adeguamento alla legislazione di questo ultimo Stato Contraente, applicabile alla data di firma del presente Accordo. Ogni modifica nella forma di investimento e di reinvestimento dei beni patrimoniali e degli apporti sopra indicati, non pregiudica la loro caratteristica di investimenti a condizione che queste modifiche siano conformi alla legislazione dello Stato Contraente sul cui territorio l'investimento e' stato od e' realizzato.
  • 2)Il termine di "cittadini" indica le persone fisiche che abbiano, per l'Algeria la nazionalita' algerina e per l'Italia la cittadinanza italiana. Essi debbono avere il centro principale dei loro interessi economici nel territorio del rispettivo Stato Contraente, ai sensi della legislazione o della regolamentazione di quest'ultimo.
  • 3)Il termine "persona giuridica" indica ogni Ente od Istituzione ed ogni societa' di persone o di capitali, costituiti sul territorio di uno degli Stati Contraenti in conformita' alla sua legislazione e che vi abbiano la loro sede nonche' il centro principale dei loro interessi economici, quali definiti dalla legislazione e dalla regolamentazione di ciascun Stato Contraente.
  • 4)Il termine "investitori" indica i cittadini e le persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti, che effettuino investimenti sul territorio dell'altro Stato Contraente.
  • 5)Il termine "redditi" indica ogni somma prodotta da un investimento, quali profitti, interessi, compensi, dividendi, rendite, royalties o indennita'.
  • 6)L'espressione "territorio" indica, in aggiunta alle zone delimitate dalle frontiere terrestri, le zone marittime e le zone sottomarine sotto sovranita' degli Stati Contraenti o sulle quali questi esercitino, conformemente al Diritto internazionale, diritti sovrani o di giurisdizione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;335~accordo-art1 · fonte su Normattiva