• 1)Ogni controversia relativa ad investimenti, tra uno degli Stati Contraenti ed un investitore dell'altro Stato Contraente sara', per quanto possibile, composta amichevolmente tra le parti interessate.
  • 2)Qualora la controversia non possa essere composta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta presentata per iscritto a tale fine, l'investitore interessato potra' sottoporla soltanto ad una delle istanze qui di seguito indicate:
  • a)alla competente giurisdizione dello Stato Contraente sul cui territorio l'investimento sia stato realizzato;
  • b)al "Centro Internazionale per la composizione delle Controversie sugli investimenti" per l'applicazione delle procedure di conciliazione o di arbitrato di cui alla Convenzione 18 Marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", non appena i due Stati Contraenti vi avranno entrambi aderito a pieno titolo.
  • c)Ad un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformita' alle disposizioni dell'art. 9 del presente Accordo.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;335~accordo-art8 · fonte su Normattiva