1. Il presente accordo si applica al territorio europeo degli Stati parti dell'accordo, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare. 2. In deroga al paragrafo 1, l'Accordo non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; esso non si applica altresi' alle Isole Normanne e all'Isola di Man, a meno che il Governo del Regno Unito non dichiari che l'Accordo si applica a uno o piu' dei suddetti territori. 3. L'Accordo non si applica alle Isole Faeroer o alla Groenlandia. Tuttavia, il Governo del Regno di Danimarca puo' notificare presso il Governo della Repubblica francese che l'Accordo e' applicabile a questi territori. 4. Ciascuno Stato parte dell'Accordo puo' dichiarare al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione dell'Accordo o dell'adesione a quest'ultimo nonche' in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che l'Accordo si applichera' al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione, di cui esso assicura le relazioni internazionali.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art25 · fonte su Normattiva